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CHI
PUO' CONVERTIRE LA PROPRIA PATENTE O IL PROPRIO CAP SENZA FARE IL
CORSO E L'ESAME:
Possono
acquisire la CQC TRASPORTO PERSONE per via amministrativa (senza
fare nè corso nè esame) coloro che hanno conseguito
il certificato di abilitazione professionale "KD" prima
del 10.09.2008, mentre possono acquisire la CQC TRASPORTO MERCI
per via amministrativa (senza fare nè corso nè esame)
coloro che hanno conseguito la patente "C" entro il 10.09.2009.
CONSEGUIRE
LA CQC:
Per
conseguire la CQC occorre frequentare un corso e sostenere un esame.
Le ore e il programma del corso variano a seconda della CQC che
si vuole conseguire, che si sia già in possesso di una CQC
e dell'età. L'età minima è 18 anni per la CQC
MERCI e 21 per la CQC PERSONE. La CQC è un'abiltazione professionale,
per cui non sostituisce, anzi integra, le patenti superiori (C,D,E)
ed è necessaria per chi effettua professionalmente autotrasporto
di persone o di cose su veicoli per la cui guida sia già
richiesta una patente superiore.
Per conoscere gli argomenti
dei corsi clicca qui.
Di
seguito una tabella riassuntiva sulle ore di corso da seguire, in
base ai propri requisiti e alle proprie esigenze:
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Già
in possesso CQC persone
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Già
in possesso CQC merci
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Età
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CQC
da conseguire
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Ore
di corso
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SI'
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NO
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>23
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MERCI
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35
teoria + 2,5 di guida
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|
NO
|
SI'
|
>23
|
PERSONE
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35
teoria + 2,5 di guida
|
|
SI'
|
NO
|
<23
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MERCI
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70
teoria + 5 di guida
|
|
NO
|
SI'
|
<23
|
PERSONE
|
70
teoria + 5 di guida
|
|
NO
|
NO
|
>23
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MERCI
OPPURE PERSONE
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130
teoria + 10 di guida
|
|
NO
|
NO
|
<23
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MERCI
OPPURE PERSONE
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260
teoria + 20 di guida
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RINNOVARE
LA CQC:
La
CQC ha durata cinque anni, trascorsi i quali, per rinnovarne la
validità per altri cinque anni, occorre frequentare un corso
di aggiornamento di 35 ore.
Lo
stesso vale, ovviamente, anche per chi è stato esonerato
dalla qualificazione iniziale ottenendo la CQC per via amministrativa.
Le scadenze di queste CQC sono state tutte allineate alla stessa
data di scadenza: il 09.09.2013 la CQC merci e il 09.09.2014 la
CQC persone, in riferimento alla data dell'entrata in vigore delle
norme che le hanno istituite.
LA CQC NON
E' RICHIESTA AI CONDUCENTI DEI VEICOLI:
1)
la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h
2) ad
uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e
delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico
3) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico,
riparazione o manutenzione e dei veicoli nuovi o trasformati non
ancora immessi in circolazione
4) utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di
salvataggio
5) utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento
della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale
6) per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non
commerciali
7) che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente
nell'esercizio della propria attività, a condizione che la
guida del veicolo non costituisca l'attività principale del
conducente stesso
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