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PREMESSA |
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Con la Legge N°120 del 29.07.2010 sono state apportate alcune modifiche al Codice della Strada. Occorre sottolineare, però, che, mentre alcune norme sono entrate in vigore da subito, molte altre per essere effettive hanno bisogno di un decreto attuativo da emanarsi entro una data specifica a seconda della norma (grosso modo tutti tra agosto 2010 e febbraio 2011). Questo vuol dire che finchè non ci saranno questi decreti la norma non è effettiva.
Tuttavia, non è detto che entro la data prevista venga fatto il decreto attuativo e, anzi, l'esperienza dimostra che si può superare la data prevista anche di mesi o anni. |
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Novità |
Com'era |
Entrata in vigore |
Se si circola con la revisione scaduta viene annotata sulla carta di circolazione la sospensione dalla circolazione, che viene consentita solo per recarsi presso un'officina autorizzata o la Motorizzazione per effettuare la revisione. La sansione prevista va da 1842 a 7369 Euro e fermo amministrativo per 90 giorni. In caso di reiterazione nell'infrazione è prevista la confisca del veicolo. |
Con la revisione scaduta veniva ritirata la carta di cirolazione e successivamente consegnata alla Motorizzazione di zona. La carta di circolazione veniva restituita al proprietario previo superamento della revisione nella Motorizzazione dove era stato mandato il libretto. |
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| In caso di trasferimento di proprietà di un veicolo, analogamente per quanto succede con i ciclomotori, la carta di circolazione sarà duplicata, e quindi ritirata al momento del passaggio di proprietà. |
La carta di circolazione veniva lasciata al compratore e veniva poi aggiornata con la nuova intestazione tramite un tagliando adesivo. |
Decreto da emanare entro il 13.02.2011
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Con l'introduzione della targa auto personale (ma non personalizzata), la targa rimarrà al venditore per poter essere riutilizzata ed assegnata ad un eventuale nuovo (o usato) veicolo acquistato dal venditore stesso.
e ad ogni passaggio di proprietà, se il compratore non avesse già una targa da riattivare, il veicolo verrà reimmatricolato. Inoltre ci sono nuove norme contro l'intestazione fittizia dei veicoli. |
La targa era associata al veicolo e lo seguiva nei vari passaggi rimanendo fino alla fine. |
Decreto da emanare entro il 13.02.2011
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| Obbligo di annotare all'Archivio Nazionale dei Veicoli la variazione dell' intestatario e anche la semplice disponibilità del veicolo se questa è per un periodo superiore a trenta giorni. Lo scopo è di contrastare il fenomeno dell'intestazione fittizia. |
Il veicolo poteva essere intestato a chiunque mentre l'effettiva proprietà era di un'altra persona. Era uso comune "intestare" l'auto alla mamma o al papà o alla nonna per pagare meno di assicurazione o per altri motivi personali. |
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| Adeguamento di tutti i ciclomotori alla "nuova" normativa (non si potranno più applicare vecchi targhini ai vecchi motorini) e tutti dovranno avere le targhe nuove e il certificato di circolazione (non più il certificato diidoneità tecnica dei vecchi ciclomotori), cosicchè il ciclomotore sarà legato sia alla targa che alla persona e sarà registrato in Motorizzazione |
Chi aveva un vecchio motorino (con certificato di idoneità tecnica) e una vecchia targa poteva applicare la targa e staccarla in ogni momento e del motorino era proprietario chi ne aveva materialmente il possesso |
Già in vigore. , con 18 mesi di tempo per adeguarsi alla nuova normativa, secondo un calendario stabilito dal MIT. |
| Inasprimento delle sanzioni per modifiche apportate al motore per aumentare la velocità del ciclomotore oltre i limiti previsti. Previste sanzioni anche per i meccanici che apportano le modifiche. |
Attualmente le sanzioni erano valutate come troppo leggere, visto il fenomeno preoccupante di ciclomotori modificati (e di morti e feriti conseguenti). |
Già in vigore. |
| Limitazioni alla guida per i neo-patentati: non si possono guidare veicoli con più di 55 kw per tonnellata e comunque con più di 70 kw. Le limitazioni di velocità a 100 km/h su autostrada e 90 km/h su extraurbana principale rimangono. |
A parte i limiti di velocità, non c'erano limitazioni per la potenza dei motori. |
in vigore per i patentati dal 9 febbraio 2011 |
| Per ottenere il foglio rosa che serve ad esercitarsi alla guida, l'Allievo deve aver già superato l'esame di teoria. Con il nuovo metodo si hanno in sei mesi due possibilità di esame di teoria (cioè si può essere bocciati una sola volta) senza dover rifare tutto da capo. |
Il foglio rosa valeva sei mesi e nei sei mesi andavano fatti i due esami di teoria e guida. Nei sei mesi si poteva essere bocciati una volta (o teoria o guida) senza dover rifare il foglio rosa. |
In vigore dal 13 novembre 2010 |
| Al superamento dell'esame di teoria partono altri sei mesi per poter fare la prova di guida. Anche qui si può essere bocciati una volta e rifare l'esame senza dover rifare l'iscrizione da capo. |
vedi sopra |
In vigore dal 13 novembre 2010 |
| Quando il foglio rosa scade senza aver superato la prova pratica, o per bocciature o per non aver fatto l'esame di guida, va rifatta l'iscrizione da capo senza la possibilità di riportare la teoria già superata. Cioè l'esame di teoria va rifatto. |
data l'esigua durata del foglio rosa c'era la possibilità di rifare il foglio rosa con il riporto della teoria con altre due potenziali prove pratiche. Si aveva così, in teoria, un totale massimo di quattro prove pratiche. |
In vigore dal 13 novembre 2010 |
| Tutti gli Allievi, sia privatisti che Allievi di Autoscuole dovranno produrre un attestato , rilasciato dall'Autoscuola, che dichiari che l'Allievo ha guidato almeno due ore in autostrada e due in guida notturna. |
Non c'era. |
In attesa di decreto attuativo |
Per l'esame di teoria il MIT ha identificato 25 argomenti, di cui 15 più importanti ed ha predisposto che ogni scheda esame abbia una domanda per ogni argomento (25) + una seconda domanda per ogni argomento più importante (15) per un totale di 40. L'esame di teoria consiste quindi di 40 domande con risposta vero/falso, ognuna indipendente da tutte le altre.
Numero massimo di errori consentiti: 4, dal quinto errore si è bocciati. Tempo a disposizione: 30 minuti. |
Dieci argomenti, ognuno con tre affermazioni con risposta vero/falso, ognuna indipendente da tutte le altre. Numero massimo di errori consentiti: 4, dal quinto errore si è bocciati. Tempo a disposizione: 30 minuti. |
In vigore dal 3 gennaio 2011 |
| L'esame di teoria deve essere fatto esclusivamente in italiano, fatta eccezione per le sole zone bilingui: Trentino (anche tedesco) e Valle D'Aosta (anche francese). |
L'esame di teoria poteva essere fatto anche in una lingua scelta dall'Allievo tra: inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, russo, cinese |
In vigore dal 3 gennaio 2011 |
L'esame di guida al termine del corso per il conseguimento del CIGC (Certificato di Idoneità alla Guida dei Ciclomotori) e l'introduzione di un'ora in più di teoria sul funzionamento ciclomotore in caso di guasto. |
Al termine del corso si sosteneva solo un esame di teoria a quiz
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Già in vigore |
| Patente B: si introduce la guida accompagnata. Essa è riservata ai possessori di patente A1 (quella per le moto fino a 125 cc che si prende a 16 anni) che abbiano compiuto i 17 anni. Sono previste un minimo di 10 ore di guida presso un'Autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, dopo le quali l'Allievo può nominare un tutore con il quale potrà esercitarsi alla guida. Durante le esercitazioni potranno essere a bordo solo l'Allievo e il tutore. I veicoli interessati alle esercitazioni non possono superare le limitazioni per i neopatentati (55kw /t). |
Il foglio rosa per la patente B poteva essere presa dopo i 18 anni. Con il foglio rosa si poteva guidare accompagnati da istruttore di guida o da persona con analoga o superiore patente e non più di 60 anni di età. |
In attesa di decreto |
| Le patenti D possono essere tenute fino a 60 anni. Si può prorogare la patente fino a 68 ma con visita medica presso la Commissione Medica. |
Le patenti D possono essere tenute fino a 60 anni. Si può prorogare la patente fino a 65 ma con visita medica presso la Commissione Medica. |
Già in vigore. |
| Dopo l'80° anno di età la patente potrà essere rinnovata solo con certificato medico della Commissione Medica. |
Dopo i 70 anni il rinnovo era confermato per 3 anni senza limiti di età. |
Già in vigore. |
| In occasione del rinnovo della patente si predispone che non venga più inviato il bollino di aggiornamento, ma che venga fatto il suo duplicato. |
Per il rinnovo veniva spedito direttamente a casa dell'interessato il bollino con l'aggiornamento. |
Decreto da emanare entro il 13.02.2011 |
| Per i corsi di recupero punti si predispone che al loro termine l'interessato debba sostenere una prova di esame. Al medesimo esame dovranno sottoporsi quelli che commetteranno nell'arco di un anno due violazioni non contestuali con decurtazione di almeno cinque punti ciascuna. |
Non c'era. |
In attesa di decreto. |
| Per il conseguimento di qualsiasi patente, al momento del rilascio del consueto certificato medico, dovrà essere fornita certificazione medica attestante il non uso di sostanze stupefacenti e il non abuso di sostanze alcooliche. |
Non c'era. |
in attesa di decreto. |
| Al rinnovo delle patenti C, D, KB dovrà essere fornita di nuovo la certificazione dei cui al punto precedente. |
Non c'era. |
in attesa di decreto. |
| E' sempre disposta la revisione della patente di guida quando il conducente sia coinvolto in un incidente stradale che abbia come conseguenza lesioni gravi a persone e in conseguenza ad esso sia stata disposta la sospensione della patente. |
Non c'era. |
in attesa di decreto. |
| E' sempre disposta la revisione della patente di guida quando il conducente sia minorenne e sia stata disposta la sospensione della patente a seguito di infrazione. |
Non c'era. |
in attesa di decreto. |
Le sanzioni economiche per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h sono tra 500 e 2000 Euro.
Le sanzioni economiche per il superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h sono tra 779 e 3119 Euro. |
Per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h la sanzione era di 370 Euro. |
Già in vigore. |
| Il tasso alcolemico per i neo-patentati e per i minori di 21 anni è zero. La stessa norma è in vigore anche per i guidatori professionisti (taxi, autotrasportatori, etc). |
Valeva per tutti il tasso alcolemico massimo di 0,5 g/l |
Già in vigore. |
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Argomento |
Com'è |
Dettagli |
CQC
PERSONE
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Sono
previste 35 o 70 o 130 o 260 ore di corso tra teoria e pratica, più
alcune ore di guida. Le differenze dipendono dall'età e dalla
eventuale precedente presenza di CQC MERCI. |
I
corsi vengono svolti in aule grandi con l'aiuto di mezzi audiovisivi
all'avanguardia, da medici, insegnanti e istruttori qualificati presso
il Ministero dei Trasporti. |
| Recupero
punti |
La
legge prevede dodici ore di lezione per recuperare fino ad un massimo
di sei punti. Si può seguire un solo corso per volta e si può
seguire un corso per ogni decurtazione. Bisogna avere la lettera con
cui viene comunicato il taglio dei punti, non quella data al momento
della multa ma una comunicazione successiva. Si prepara un piano del
corso e lo si comunica, con almeno una settimana di anticipo alla
provincia, che può fare dei controlli (spesso li fa). |
Date
le esigenze degli Allievi, che normalmente lavorano o
hanno impegni quotidiani, gli orari dei corsi sono di norma dalle
18:30 alle 20:00 del lunedì, mercoledì e giovedì,
salvo modifiche concordate con gli Allievi stessi.
Costo corso per patenti A/B: 180 E
Costo corso patenti superiori: 250 E
Costo recupero assenza: 25 E l'ora |
| Nautiche |
Facciamo
il rinnovo delle patenti nautiche, purché conseguite in Italia. |
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| Patentini
per ciclomotori per i minorenni al 30 settembre 2005 |
Per
i minorenni al 30 settembre 2005 è previsto un corso della
durata di 13 ore, dal quale non è possibile fare più
di 3 ore di assenza. Questi minorenni ricevono dall'autoscuola un
attestato di frequenza e devono
sostenere una visita medica che attesti l'assenza di motivi
che impediscano la guida di un motorino. Sono obbligati a sostenere un esame di teoria a quiz e (se promossi) uno di guida. Il corso, la visita medica
e la prenotazione dell'esame sono ovviamente organizzati presso di
noi. L'esame di quiz si svolge presso il consorzio (a Garbatella, distante circa 2 km) e l'esame di guida sulla pista dedicata. L'esame di guida può essere fatto sia con ciclomotori a due ruote, che con "minicar" a quattro ruote. |
Il
corso è realizzato con il supporto di programmi di computer
con immagini, filmati quiz e animazioni proiettati su schermo grande.
Computer a disposizione per esercitazioni fuori corso sui quiz d'esame.
Il corso si articola in 6 lezioni di due ore ciascuna + una di un'ora per un totale
di 13 ore. Alla fine verrà rilasciata
su carta intestata dell'Autoscuola la certificazione della partecipazione al corso. Inclusi nel corso sono: l'iscrizione, il certificato medico e
i versamenti. I due esami, di quiz e di pratica, sono a parte. Volendo, facciamo anche le foto. |
| Patentini
per ciclomotori per i maggiorenni al 30 settembre 2005 |
I
maggiorenni al 30 settembre 2005 sono esentati dal'esame ma non dal
corso per conseguire il patentino. Per averlo è sufficiente
rivolgersi all'autoscuola. Nella domanda sarà inserito l'attestato
di frequenza e il certificato medico, prodotti presso di noi. |
l
corso è realizzato con il supporto di programmi di computer
con immagini, filmati quiz e animazioni proiettati su schermo grande.
Il corso si articola in 13 lezioni di un'ora ciascuna. Inclusi nel
corso sono: l'attestazione da parte dell'Autoscuola, la domanda, i
versamenti ed il certificato medico. Volendo, facciamo anche le foto. |